Art. 52 CC
Personalità
1 Le unioni di persone organizzate corporativamente e gli istituti autonomi e destinati ad un fine particolare conseguono il diritto alla personalità mediante l’iscrizione nel registro di commercio.
2 Le corporazioni, gli istituti di diritto pubblico e le associazioni che non si prefiggono uno scopo economico non abbisognano dell’iscrizione.
3 Le unioni di persone e gli istituti che si propongono uno scopo illecito od immorale non possono ottenere la personalità.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 73_II_8118 citazioni01/01/1947 · 18 citazioni
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2Azione di nullità di una fondazione16 citazioni
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3DTF 75_II_8114 citazioni17/03/1949 · 14 citazioni
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4Azione di nullità di una fondazione costituita mediante un contratto successorio, fondata sul motivo che l'art. 81 CC non ammette la costituzione di una fondazione con un contratto successorio. 1. Tale azione non soggia…9 citazioni
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5Scioglimento di una persona giuridica con fine illecito (art. 57 cpv. 1 e 3 CC). 1. L'azione diretta all'accertamento della nullità di una persona giuridica concerne l'ambito dei diritti della personalità (consid. 2). 2…8 citazioni
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6DTF 79_II_1138 citazioni12/02/1953 · 8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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8 citazioni18/05/2001 · 8 citazioni de
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5 citazioni07/07/2022 · 5 citazioni de
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.