Fatti

- L'azione di nullità di una fondazione costituita mediante patto successorio non è soggetta a termine di prescrizione. Gli eredi legittimi dei fondatori hanno la legittimazione attiva e la fondazione ha la legittimazione passiva. - L'iscrizione della fondazione nel registro di commercio non ha effetto sanante in caso di nullità dell'atto costitutivo della fondazione. - Una fondazione può essere costituita mediante disposizione testamentaria contenuta in un patto successorio, ma la natura della clausola del patto successorio relativa alla fondazione è di natura contrattuale. - Il diritto svizzero non consente di costituire una fondazione mediante una disposizione contrattuale (vincolante per i fondatori) contenuta in un patto successorio. - La clausola del patto successorio relativa alla fondazione non può essere convertita in un testamento o in una disposizione contrattuale avente un contenuto ammissibile. - In caso di nullità della fondazione, il suo patrimonio torna alla comunità ereditaria di Katharina Schweizer, fatti salvi i diritti dei terzi.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che la clausola del patto successorio relativa alla fondazione abbia carattere contrattuale e che il diritto svizzero…