Art. 499 CC
In genere
Il testamento pubblico si fa, con l’intervento di due testimoni, davanti un funzionario o notaio od altra persona officiale da designarsi dal diritto cantonale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Notariato quale libera professione; atto pubblico; (nuova) legge sul notariato del Cantone di Basilea Città del 18 gennaio 20064 citazioni
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2Forma del contratto di vitalizio (art. 522 cpv. 1 CO; art. 512 e 501 CC) 1. Le parti devono firmare il contratto alla presenza dei testimoni (consid. 3). 2. La conferma dei testimoni ai sensi dell'art. 501 cpv. 2 CC dev…2 citazioni
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3Responsabilità di un notaio di condizione indipendente per il danno risultante da un errore contenuto nell'atto pubblico di compravendita di un immobile. 1. Le disposizioni che disciplinano il mandato (art. 398 CO) non…1 citazioni
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4DTF 73_I_3661 citazioni18/12/1947 · 1 citazioni
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5Atto pubblico del mandato precauzionale0 citazioni
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6Azione di nullità di una fondazione costituita mediante un contratto successorio, fondata sul motivo che l'art. 81 CC non ammette la costituzione di una fondazione con un contratto successorio. 1. Tale azione non soggia…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung und Validierung Vorsorgeauftrag (BGer 5A_732/2021 vom 29. März 2022)3 citazioniVD.2020.247· 06/07/2021 · 3 citazioni de
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.