Art. 81 CC
Forma
1 La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte.
2 L’iscrizione nel registro di commercio si eseguisce secondo l’atto di fondazione od, occorrendo, secondo le istruzioni dell’autorità di vigilanza; indica inoltre i nomi dei membri dell’amministrazione.
3 L’autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all’ufficiale del registro di commercio la costituzione della fondazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Azione di nullità di una fondazione16 citazioni
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2Fondazione di famiglia (art. 335 CC)11 citazioni
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3Azione di nullità di una fondazione costituita mediante un contratto successorio, fondata sul motivo che l'art. 81 CC non ammette la costituzione di una fondazione con un contratto successorio. 1. Tale azione non soggia…10 citazioni
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4Vigilanza sulle fondazioni (art. 84 cpv. 1 CC) e libertà del fondatore (art. 80/81 e 83 CC)6 citazioni
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5Iscrizione a registro di commercio degli organi di una fondazione4 citazioni
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6Contratto successorio in virtù del quale è attribuito ad una banca un legato con il mandato di utilizzare la somma legata per la costituzione di una fondazione. - Validità della costituzione della fondazione (consid. 1)…1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Revision (Stiftungsaufsicht)2 citazioni
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Stiftungsaufsicht2 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.