Fatti
La Fondazione X. (Svizzera) in via di costituzione ha presentato un ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del Dipartimento federale dell'interno (DFI) di non assumere la vigilanza federale sulla fondazione. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. I fatti essenziali sono i seguenti: - La fondazione è stata creata con lo scopo di svolgere attività sociali. - Il DFI ha rifiutato di assumere la vigilanza federale sulla fondazione, invocando dubbi sull'affidabilità dell'istituzione e sull'utilizzo conforme del patrimonio della fondazione. - La fondazione ha fatto ricorso contro questa decisione presso il Tribunale federale.Legge
Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la competenza dell'autorità di vigilanza di una fondazione ordinaria è determinata dallo scopo della fondazione e dal suo ambito geografico di attività. Il DFI si è discostato da questi criteri legali basandosi su motivi estranei al diritto.
In linea di principio, la creazione di una fondazione ordinaria non richiede alcuna autorizzazione dell'autorità. Non appena sono soddisfatte le condizioni di legge, la fondazione deve essere iscritta nel registro di commercio. Lo Stato può intervenire nella costituzione della fondazione solo entro limiti ristretti, nel rispetto della volontà del fondatore.
Sebbene l'art. 81 cpv. 2 CC preveda che l'iscrizione nel registro di commercio possa avvenire "se necessario su ordine dell'autorità di vigilanza", questa disposizione mira solo a…