Art. 57 CC
Devoluzione del patrimonio
1 Venendo sciolta una persona giuridica, il suo patrimonio decade agli enti pubblici (Confederazione, Cantone, Comune) ai quali è appartenuta secondo la sua destinazione, salvo che sia altrimenti disposto dalla legge, dagli statuti, dall’atto di fondazione o dai suoi organi competenti.
2 Il patrimonio dev’essere applicato a uno scopo quanto possibile affine a quello precedentemente seguito.
3 Qualora una persona giuridica venga sciolta perché si propone un fine immorale o illecito, il patrimonio decade a favore degli enti pubblici nonostante ogni contraria disposizione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Scioglimento di una persona giuridica con fine illecito (art. 57 cpv. 1 e 3 CC). 1. L'azione diretta all'accertamento della nullità di una persona giuridica concerne l'ambito dei diritti della personalità (consid. 2). 2…8 citazioni
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2DTF 73_II_815 citazioni01/01/1947 · 5 citazioni
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3DTF 56_III_1893 citazioni01/01/1930 · 3 citazioni
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4DTF 40_I_2452 citazioni02/07/1914 · 2 citazioni
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5Vigilanza sulle fondazioni (art. 84 cpv. 1 CC) e libertà del fondatore (art. 80/81 e 83 CC)1 citazioni
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6DF del 23 marzo 1961/21 marzo 1973 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (DAFE) 1. Ove un fondo sia stato acquistato prima dell'entrata in vigore della "lex Furgler" (1o febbraio 1974) ma l'azione di cui…1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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VB.2011.001201 citazioni30/06/2011 · 1 citazioni de
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VB.2020.006260 citazioni05/12/2019 · 0 citazioni de
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Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BGer 2C_1041/2016 vom 28. September 2017)0 citazioniVD.2015.179· 16/09/2016 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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