Art. 741 CC

1 Se per l’esercizio della servitù sono necessarie delle opere, spetta all’avente diritto il mantenerle.
2 Se le opere servono anche gli interessi del fondo serviente, la manutenzione è fatta in comune, in proporzione dei rispettivi vantaggi. Una diversa convenzione vincola l’acquirente del fondo dominante o del fondo serviente se risulta dai documenti giustificativi del registro fondiario.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Obbligo dell'avente diritto alla servitù di sopportare i costi della costruzione di una strada d'accesso
    · 11/05/1998 · 15 citazioni Riassunto
  2. 2
    Contenuto ed estensione di un diritto di sfruttamento di una cava
    · 08/08/2011 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Costi di costruzione per le opere necessarie all'esercizio di una servitù
    · 02/05/2006 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    Servitù d'uso su di una parte di un fondo (art. 745 segg. e 781 CC)
    · 20/09/1990 · 2 citazioni
  5. 5
    Registro fondiario
    · 23/04/1956 · 2 citazioni
  6. 6
    Adeguamento di un contratto alle mutate circostanze (clausula rebus sic stantibus)
    · 24/04/2001 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Obergericht / Zivilgericht / 1. Zivilkammer — ZOR.2014.81
    ZOR.2014.81
    · 24/02/2015 · 4 citazioni de
  • Dienstbarkeitsklage
    · 05/11/2024 · 2 citazioni de
  • 27/01/2017 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.