Art. 741 CC
1 Se per l’esercizio della servitù sono necessarie delle opere, spetta all’avente diritto il mantenerle.
2 Se le opere servono anche gli interessi del fondo serviente, la manutenzione è fatta in comune, in proporzione dei rispettivi vantaggi. Una diversa convenzione vincola l’acquirente del fondo dominante o del fondo serviente se risulta dai documenti giustificativi del registro fondiario.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo dell'avente diritto alla servitù di sopportare i costi della costruzione di una strada d'accesso15 citazioni
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2Contenuto ed estensione di un diritto di sfruttamento di una cava3 citazioni
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3Costi di costruzione per le opere necessarie all'esercizio di una servitù2 citazioni
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4Servitù d'uso su di una parte di un fondo (art. 745 segg. e 781 CC)2 citazioni
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5Registro fondiario2 citazioni
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6Adeguamento di un contratto alle mutate circostanze (clausula rebus sic stantibus)1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Obergericht / Zivilgericht / 1. Zivilkammer — ZOR.2014.814 citazioniZOR.2014.81· 24/02/2015 · 4 citazioni de
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Dienstbarkeitsklage2 citazioni
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2 citazioni27/01/2017 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.