Fatti

Nell'aprile 1998, D., proprietario del fondo x, ha venduto il fondo y ad A., che nello stesso atto notarile ha costituito un diritto di passaggio pedonale e con veicoli a favore del fondo x. Durante la costruzione del suo fondo nella primavera del 1999, A. ha fatto costruire un percorso di accesso gravato da tale servitù.

Nel marzo 2002, A. ha citato in giudizio D. e gli ha chiesto di partecipare al pagamento di 30'143 franchi per la costruzione di questo percorso di accesso. Il Pretore ha accolto questa richiesta, ma il Tribunale d'Appello del Cantone Ticino ha successivamente respinto l'istanza.

A. ha quindi ricorso al Tribunale Federale, che alla fine ha respinto il suo ricorso.

Legge

Il Tribunale Federale ha ritenuto che l'art. 741 cpv. 2 CC, che disciplina la ripartizione dei costi di manutenzione delle opere necessarie per l'esercizio di una servitù, non si applica per analogia ai costi di costruzione di tali opere. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, il proprietario del fondo dominante può costruire a sue spese le opere di cui ha bisogno per esercitare la servitù, senza poter esigere la partecipazione del proprietario del fondo servente.

Nel caso di specie, il percorso di…