Art. 35 ORF
Sicurezza dei dati
1 I dati del registro fondiario informatizzato, compresi i documenti giustificativi elettronici, sono salvati e protetti in modo da preservarli e da garantirne inalterata la qualità. La salvaguardia va garantita in base a un sistema cantonale rispondente alle norme riconosciute e allo stato della tecnica.
2 I dati salvati nel libro mastro informatizzato sono periodicamente salvaguardati in forma digitale e a lungo termine dalla Confederazione.
3 I Cantoni mettono a disposizione i dati per la salvaguardia a lungo termine per il tramite dell’interfaccia secondo l’articolo 949a cpv. 3 CC.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Interpretazione di una servitù (art. 738 CC)3 citazioni
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2Validità di un'iscrizione a registro fondiario1 citazioni
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3Contenuto ed estensione di un diritto di sfruttamento di una cava0 citazioni
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4Iscrizione di una servitù prediale0 citazioni
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5Servitù prediale; interpretazione (art. 738 CC). "Diritto di passo pedonale e con carro senza intralci nè limitazioni"; uso della strada con autoveicoli?0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni06/03/2002 · 3 citazioni de
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1 citazioni08/08/2011 · 1 citazioni de
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0 citazioni10/07/2002 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.