Fatti

La controversia riguarda la validità dell'iscrizione di un diritto di servitù nel registro fondiario. Il fondo n. 5403 è stato gravato da un diritto di non sopraelevazione a favore del fondo n. 4418. All'atto dell'acquisto del fondo n. 5403 da parte del convenuto X., il registro fondiario menzionava tale servitù, ma senza indicare il fondo dominante. Il convenuto ha quindi chiesto la cancellazione di questa iscrizione, che il registro fondiario ha accettato. I proprietari per piani del fondo n. 4418 hanno quindi presentato un'azione di rettifica del registro fondiario per far constatare l'esistenza di tale servitù e farla iscrivere.

Legge

Secondo la giurisprudenza, l'iscrizione nel registro fondiario è costitutiva per l'esistenza di una servitù (art. 731 cpv. 1 e 971 cpv. 1 CC). L'iscrizione deve comprendere non solo la designazione del diritto, ma anche quella del fondo dominante (art. 35 cpv. 2 ORF). Un'iscrizione lacunosa che non contenga la designazione del fondo dominante equivale praticamente a una mancata iscrizione.

Nel caso di specie, il registro fondiario non menzionava il fondo dominante della servitù di non sopraelevazione che gravava sul fondo n. 5403. Questa iscrizione era quindi incompleta e doveva essere…