Art. 976 CC
L’ufficio del registro fondiario può cancellare d’ufficio un’iscrizione se: 1. è limitata nel tempo e ha perso ogni valore giuridico per scadenza del termine; 2. concerne un diritto che non si può cedere e non si trasmette per successione di cui è titolare una persona defunta; 3. per ragioni territoriali, essa non può concernere il fondo in questione; 4. concerne un fondo perito.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Cancellazione di una servitù, che ha perso ogni valore giuridico (art. 976 CC); domanda di cancellazione del proprietario del fondo gravato; modo di procedere dell'Ufficiale del registro fondiario3 citazioni
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2Validità di un'iscrizione a registro fondiario0 citazioni
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3DTF 75_I_1860 citazioni19/05/1949 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Löschung eines provisorisch vorgemerkten Bauhandwerkerpfandrechts3 citazioni
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Teil-Abweisungsverfügung vom 7. März 20171 citazioniOGBES.2017.2· 07/03/2017 · 1 citazioni de
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1 citazioni22/08/2008 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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