Art. 976 CC

L’ufficio del registro fondiario può cancellare d’ufficio un’iscrizione se: 1. è limitata nel tempo e ha perso ogni valore giuridico per scadenza del termine; 2. concerne un diritto che non si può cedere e non si trasmette per successione di cui è titolare una persona defunta; 3. per ragioni territoriali, essa non può concernere il fondo in questione; 4. concerne un fondo perito.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Cancellazione di una servitù, che ha perso ogni valore giuridico (art. 976 CC); domanda di cancellazione del proprietario del fondo gravato; modo di procedere dell'Ufficiale del registro fondiario
    · 29/03/2001 · 3 citazioni
  2. 2
    Validità di un'iscrizione a registro fondiario
    · 15/05/1998 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 75_I_186
    19/05/1949 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Löschung eines provisorisch vorgemerkten Bauhandwerkerpfandrechts
    · 17/03/2005 · 3 citazioni de
  • Teil-Abweisungsverfügung vom 7. März 2017
    OGBES.2017.2
    · 07/03/2017 · 1 citazioni de
  • 22/08/2008 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.