Fatti
La società X. e Y. sono proprietarie di appezzamenti di terreno attraversati da una linea ad alta tensione di proprietà dell'azienda EWZ. Nel 1960 e 1986/1988, sono state costituite servitù a favore di EWZ per la costruzione e l'esercizio di questa linea. Circa 10 anni dopo, EWZ ha sostituito il cavo di terra della linea con un nuovo cavo a fibra ottica, consentendo così la trasmissione di dati di telecomunicazione attraverso la società TDC Switzerland AG. X. e Y. hanno quindi intentato un'azione legale per vietare l'utilizzo della linea per scopi di telecomunicazione, che ritengono eccedere l'ambito della servitù.Legge
Il DTF ritiene che il diritto del proprietario del fondo di opporsi a qualsiasi ingerenza ingiustificata sulla sua proprietà, previsto dall'art. 641 cpv. 2 CC, esista anche in assenza di danno. L'interpretazione della servitù personale conclusa tra le parti mostra che il suo scopo concordato non copre lo sfruttamento della linea per servizi di telecomunicazione, che costituisce un uso diverso (aliud) da quello inizialmente previsto per il trasporto di elettricità.
Secondo il DTF, i concessionari di servizi di telecomunicazione devono acquisire i diritti necessari presso i proprietari privati dei fondi, sia per via…