Art. 676 CC

Condotte

1 Le condotte di allacciamento che si trovano fuori del fondo a cui servono fanno parte dell’impianto da cui provengono o a cui conducono e appartengono al proprietario di questo, salvo disposizione contraria.
2 La costituzione di tali diritti reali sui fondi altrui ha luogo a titolo di servitù, in quanto non siano applicabili le norme sui rapporti di vicinato.
3 La servitù nasce con la costruzione della condotta se questa è riconoscibile esteriormente. In caso contrario essa nasce con l’iscrizione nel registro fondiario.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Azione negatoria, servitù per la costruzione e l'esercizio di una linea ad alta tensione, utilizzazione di questa linea per servizi di telecomunicazione
    · 25/08/2006 · 7 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 07/05/1971 · 7 citazioni
  3. 3
    Azione d'accertamento (art. 25 PCF)
    · 18/11/1971 · 4 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 676 CC. 1. Un'installazione di trasporto, d'evacuazione e di deposito di materiali di quarzo, costruita sul fondo di un terzo, dev'essere considerata come una "condotta" ai sensi dell'art. 676 cpv. 1 CC in quanto l…
    · 16/12/1971 · 3 citazioni
  5. 5
    1. Nozione dell'approvvigionamento d'acqua; l'obbligo di fornitura assunto dal proprietario della sorgente può essere l'oggetto di un onere fondiario (consid. 2). 2. Natura dell'obbligo di manutenzione della rete di dis…
    · 23/11/1967 · 3 citazioni Riassunto
  6. 6
    Garanzia della proprietà; tasse per la fornitura d'acqua; disdetta di un obbligo di fornire gratuitamente dell'acqua (onere fondiario), fondato sul diritto previgente
    · 06/06/2005 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.