Fatti
Parti:
- [A.] (ricorrente), rappresentata dall'avvocato Robert Hadorn
- [B.] , [C.] , [D.] , [E.] , [F.] , [G.] , [H.] (opponenti), tutti rappresentati dall'avvocato Irene Widmer
Oggetto: Servitù (restrizione edilizia)
Procedura:
- Ricorso contro la sentenza del Tribunale superiore del Canton Zurigo, I. Camera civile, del 6 giugno 2019 (LB180042-O/U)
- Fatti: [A.] pianifica la sostituzione della sua casa unifamiliare con una casa trifamiliare, contro la quale diversi proprietari della colonia [I.] strasse nnn-ppp presentano ricorso.
- Il Tribunale distrettuale di Zurigo vieta il progetto edilizio e rigetta la contro-ricorso.
- Il Tribunale superiore conferma il divieto per gli attori 1-7 e rigetta la causa dell'attrice 8 per mancanza di legittimazione attiva.
- Ricorso al Tribunale federale.
Questione principale: Violazione della servitù da parte del progetto edilizio, in particolare riguardo alla progettazione del tetto e al carattere della colonia.
Legge
La ricorrente sostiene che la servitù "restrizione edilizia" sia nulla, poiché impone requisiti estetici più elevati o diversi rispetto all'art. 238 cpv. 1 LTV/ZH. I tribunali cantonali avrebbero agito in modo inammissibile come istanze superiori. Il Tribunale federale respinge questa argomentazione e conferma la competenza dei tribunali civili cantonali per verificare la compatibilità del progetto edilizio con la servitù.
La servitù "restrizione edilizia" è stata istituita nel 1954 e non è stata abrogata dalla successiva disposizione di diritto pubblico § 238 cpv. 1 LTV/ZH del 1975. I tribunali cantonali hanno correttamente stabilito che la servitù pone requisiti autonomi e non è identica all'art. 238 cpv. 1 LTV/ZH. La servitù può essere estinta solo nel procedimento ai sensi dell'art. 736 CC, che richiede una…