Art. 75 LTF
Autorità inferiori
1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.
2 I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui:
- a. una legge federale prevede un’istanza cantonale unica;
- b. un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica;
- c. è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un’azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg900 citazioni
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2Ricorso in materia civile in una controversia relativa a un'assicurazione complementare all'assicurazione sociale malattie710 citazioni
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3Protezione dell'unione coniugale; ricorso in materia civile al Tribunale federale; Cantone Zurigo; decisione cantonale di ultima istanza510 citazioni
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4Impugnazione di una decisione incidentale dinanzi al Tribunale federale402 citazioni
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5Condizioni di ricevibilità; esaurimento delle istanze cantonali302 citazioni
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6Istanza di intervento adesivo presentata in appello nel quadro di una procedura di misure cautelari294 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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unentgeltlicher Rechtsbeistand im Eheschutzverfahren111 citazioni
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86 citazioni
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60 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.