Fatti
I lavoratori B. e C. hanno concluso il 2 aprile 1996 con effetto retroattivo al 1° gennaio 1996 due nuovi contratti di lavoro ciascuno con il datore di lavoro A. AG. A partire dall'inizio del 1998 il rapporto tra le parti si è deteriorato, in quanto il datore di lavoro stava pianificando una riorganizzazione a cui i lavoratori non erano d'accordo. Con lettera del 27 ottobre 1998 i lavoratori hanno licenziato i loro contratti di lavoro con effetto immediato.
Il 28 dicembre 2000 e il 9 febbraio 2001 i lavoratori hanno presentato una denuncia contro il datore di lavoro per far valere le richieste di risarcimento danni derivanti dal licenziamento immediato giustificato dei loro contratti di lavoro. Il Tribunale del lavoro di Zurigo ha accolto parzialmente le denunce e ha condannato il datore di lavoro al pagamento di un risarcimento danni. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha annullato la sentenza di primo grado e ha rinviato il procedimento al tribunale di primo grado per il proseguimento e l'integrazione secondo le considerazioni. Il Tribunale del lavoro di Zurigo ha quindi accolto parzialmente le denunce con sentenza del 10 ottobre 2016 e ha obbligato il datore di lavoro al pagamento di un risarcimento danni.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso del datore di lavoro e lo ha respinto. Ha affermato che il ricorso era ammissibile in quanto riguardava esclusivamente le considerazioni nella decisione del Tribunale superiore del Cantone di Zurigo del 21 settembre 2006, con la quale era stata valutata in modo definitivo la legittimità del licenziamento immediato dei lavoratori. Poiché il ricorso non riguardava la decisione finale del Tribunale del lavoro del 10 ottobre 2016, ma solo le considerazioni diventate vincolanti in essa del Tribunale superiore, il ricorso era ammissibile.
Il Tribunale federale ha inoltre affermato che il grado di…