Art. 93 ORF

Attestazione dell’iscrizione

L’ufficio del registro fondiario attesta l’iscrizione sugli atti destinati alle parti, su loro richiesta; può anche rilasciare a questo scopo un estratto completo o parziale del libro mastro in merito al nuovo stato.

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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