Fatti

Il 14 febbraio 1967, l'ufficio esecuzioni di Meggen ha sequestrato 34 quadri (in parte con cornici) nell'appartamento del Sig. Meier, su richiesta del Dott. Scherer, per un importo di affitto scaduto di CHF 690.- e un importo di affitto corrente di CHF 2'070.-, stimando il valore totale dei quadri in CHF 3'020.- (sequestro n. 2/1967). A seguito del reclamo del Sig. Meier, l'autorità di vigilanza cantonale ha annullato il verbale di sequestro e ordinato all'ufficio esecuzioni di procedere a una nuova stima dei quadri con l'assistenza di un esperto, e di trattenere solo i beni necessari a coprire il credito, gli interessi e le spese. Il Dott. Scherer ha fatto ricorso contro questa decisione presso il Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che, a differenza del pignoramento (art. 90 LEF), la redazione dell'inventario per la salvaguardia del diritto di ritenzione (art. 283 LEF) non debba essere comunicata al debitore. L'art. 97 cpv. 1 e 2 LEF, che prevede che il funzionario debba, se necessario, ricorrere a esperti per stimare gli oggetti pignorati e possa pignorare solo ciò che è necessario a coprire il credito del creditore procedente con gli interessi e le spese, si applica per analogia alla redazione dell'inventario di ritenzione.

Nel caso di specie, l'autorità cantonale ha avuto ragione nell'ordinare una nuova stima dei quadri trattenuti con l'assistenza di un esperto. Tuttavia, è andata troppo oltre nell'annullare il verbale di sequestro, il che costringerebbe il creditore a presentare una nuova richiesta di sequestro e ad avviare una nuova procedura esecutiva, privandolo così della tutela legale a cui ha…