Fatti

[A.] è proprietario di due appartamenti in PPE (x e y) situati nel comune di U. Vari creditori avendo richiesto la realizzazione di questi beni, l'Ufficio esecuzioni di Ginevra ha incaricato l'architetto C. di stimarne il valore. L'esperto ha stimato il valore di realizzo a 1'250'000 fr. per l'appartamento x e a 1'500'000 fr. per l'appartamento y, tenendo conto del controllo dei prezzi esercitato dallo Stato e della situazione degli immobili in zona di sviluppo.

Il debitore [A.] ha richiesto una nuova perizia, sostenendo che i valori di realizzo considerati erano troppo bassi. Nel suo rapporto, l'esperto D. ha fissato i valori di realizzo a 1'930'000 fr. per l'appartamento x e a 2'315'000 fr. per l'appartamento y, corrispondenti ai loro valori di mercato diminuiti del 10%.

La Camera di vigilanza degli Uffici esecuzioni e fallimenti della Corte di giustizia del Cantone di Ginevra ha fissato i valori di realizzo conformemente alle stime dell'esperto D.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso dell'esecutato. Ha ritenuto che la stima del valore di realizzo di un immobile nell'ambito di un'esecuzione debba tenere conto di tutti i criteri suscettibili di influenzare il prezzo di aggiudicazione, in particolare le norme di diritto pubblico che definiscono le possibilità di utilizzo del fondo da realizzare.

Pertanto, l'ufficio esecuzioni o l'esperto da esso…