Art. 94 LEF
1 I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati: 1. sui prati, avanti al primo aprile 2. sui campi, avanti al primo giugno; 3. nelle vigne, avanti al venti agosto.
2 L’alienazione delle messi fatta prima o nei giorni suindicati è nulla di fronte al creditore pignorante.
3 Sono salvi i diritti spettanti al creditore con pegno immobiliare sui frutti non ancora raccolti o separati dal suolo come parti costitutive del pegno, a condizione però che il creditore stesso abbia iniziato la procedura di realizzazione del pegno prima della realizzazione dei frutti pignorati.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 65_III_952 citazioni07/09/1939 · 2 citazioni
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2Pignorabilità di un credito (art. 92 n. 10 e art 93 LEF). 1. Quale reddito sostitutivo, l'indennità per perdità di guadagno versata a seguito di incapacità temporanea al lavoro è relativamente pignorabile (consid. 1). 2…0 citazioni
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3Sequestro e pignoramento dei redditi di un immobile appartenente al debitore0 citazioni
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4DTF 50_II_3430 citazioni25/09/1924 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni04/05/2017 · 1 citazioni de
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RBOG 2001 Nr. 81 citazioni24/08/2001 · 1 citazioni de
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Ehescheidung (vorsorgliche Massnahmen)0 citazioniLY180013· 15/11/2018 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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