Art. 94 LEF

1 I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati: 1. sui prati, avanti al primo aprile 2. sui campi, avanti al primo giugno; 3. nelle vigne, avanti al venti agosto.
2 L’alienazione delle messi fatta prima o nei giorni suindicati è nulla di fronte al creditore pignorante.
3 Sono salvi i diritti spettanti al creditore con pegno immobiliare sui frutti non ancora raccolti o separati dal suolo come parti costitutive del pegno, a condizione però che il creditore stesso abbia iniziato la procedura di realizzazione del pegno prima della realizzazione dei frutti pignorati.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 65_III_95
    07/09/1939 · 2 citazioni
  2. 2
    Pignorabilità di un credito (art. 92 n. 10 e art 93 LEF). 1. Quale reddito sostitutivo, l'indennità per perdità di guadagno versata a seguito di incapacità temporanea al lavoro è relativamente pignorabile (consid. 1). 2…
    · 23/02/1993 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Sequestro e pignoramento dei redditi di un immobile appartenente al debitore
    · 14/02/1968 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 50_II_343
    25/09/1924 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 04/05/2017 · 1 citazioni de
  • RBOG 2001 Nr. 8
    24/08/2001 · 1 citazioni de
  • Ehescheidung (vorsorgliche Massnahmen)
    LY180013
    · 15/11/2018 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.