Fatti
Nell'ambito del fallimento della società Stebler AG, la Banca Svizzera ha fatto valere un credito di 1'215'218.65 CHF, garantito da un atto di pegno immobiliare di 360'000 CHF in primo rango su due particelle, nonché da pegni su titoli di pegno immobiliare di 660'000 CHF in ranghi dal 2 al 5. La banca ha richiesto l'estensione del diritto di pegno ai canoni di locazione e di affitto scaduti dalla data di apertura del fallimento in virtù dell'art. 806 cpv. 1 CC. Il curatore fallimentare ha respinto tale pretesa. La banca ha quindi depositato un'azione di collocazione.Legge
Il Tribunale federale ritiene che, sebbene la banca sia soltanto un creditore pignoratizio e non un creditore ipotecario, essa può avvalersi del diritto di cui all'art. 806 cpv. 1 CC di estendere il suo diritto di pegno ai canoni di locazione e di affitto scaduti dalla data di apertura del fallimento. Infatti, quando i titoli di pegno immobiliare appartenenti al proprietario sono dati in pegno, il creditore pignoratizio si trova in una situazione simile a quella del creditore ipotecario e deve poter beneficiare degli stessi diritti, in particolare quello di farsi pagare sul ricavato dei canoni di locazione e di affitto in virtù dell'art. 806 CC.
Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante, il creditore pignoratizio su titoli di pegno immobiliare appartenenti al proprietario del fondo gravato può, nel fallimento di quest'ultimo, farsi pagare direttamente sul ricavato della realizzazione del fondo, come il creditore…