Art. 892 CC
1 Il diritto di pegno si estende alla cosa ed ai suoi accessori.
2 Salvo diversa pattuizione, i frutti naturali della cosa impegnata devono essere consegnati dal creditore al proprietario, dal momento in cui cessano di essere parti costitutive della stessa.
3 Il pegno si estende ai frutti che al momento della realizzazione sono parti costitutive della cosa.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1DTF 41_III_2242 citazioni01/01/1915 · 2 citazioni
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2Pegno manuale costituito su titoli di pegno emessi a nome del proprietario; estensione del diritto di pegno al provento delle pigioni e dei fitti (art. 806 CC, 126 RFF, 76 RUF)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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