Art. 133 LEF

1 I fondi sono realizzati ai pubblici incanti dall’ufficio d’esecuzione non prima di un mese né più tardi di tre mesi dal giorno del ricevimento della domanda di realizzazione.
2 Su istanza del debitore e con l’accordo esplicito di tutti i creditori pignoratizi e pignoranti, si può procedere alla realizzazione anche prima che un creditore sia legittimato a richiederla.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Termine per la realizzazione di fondi (art. 133 cpv. 1 LEF); realizzazione forzata di un fondo oggetto di una procedura di espropriazione; sospensione della procedura di realizzazione
    · 10/12/2008 · 3 citazioni
  2. 2
    Realizzazione di fondi nel fallimento. 1. Le decisioni della seconda adunanza dei creditori possono essere impugnate per illegalità mediante reclamo
    · 09/11/1961 · 2 citazioni
  3. 3
    Offerta scritta per un incanto (art. 58 cpv. 4 RFF)
    · 26/04/2002 · 1 citazioni Riassunto
  4. 4
    Esecuzione in via di realizzazione di pegno immobiliare
    · 31/07/1981 · 1 citazioni
  5. 5
    Principio secondo cui i crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente devono essere coperti dal prezzo di aggiudicazione (art. 141 in relazione con l'art. 126 LEF)
    · 23/11/1978 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    Diritto di ricorso secondo l'art. 83 cpv. 3 LDFR; contestazione di un'autorizzazione d'acquisto; rapporto tra diritto fondiario rurale e diritto esecutivo
    · 04/05/2013 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Realizzazione del pegno immobiliare
    · 04/02/2026 · 5 citazioni de
  • Beschwerde
    PS250338
    · 07/04/2026 · 1 citazioni de
  • Beschwerde
    PS250315
    · 05/12/2025 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.