Art. 133 LEF
1 I fondi sono realizzati ai pubblici incanti dall’ufficio d’esecuzione non prima di un mese né più tardi di tre mesi dal giorno del ricevimento della domanda di realizzazione.
2 Su istanza del debitore e con l’accordo esplicito di tutti i creditori pignoratizi e pignoranti, si può procedere alla realizzazione anche prima che un creditore sia legittimato a richiederla.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Termine per la realizzazione di fondi (art. 133 cpv. 1 LEF); realizzazione forzata di un fondo oggetto di una procedura di espropriazione; sospensione della procedura di realizzazione3 citazioni
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2Realizzazione di fondi nel fallimento. 1. Le decisioni della seconda adunanza dei creditori possono essere impugnate per illegalità mediante reclamo2 citazioni
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3Offerta scritta per un incanto (art. 58 cpv. 4 RFF)1 citazioni
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4Esecuzione in via di realizzazione di pegno immobiliare1 citazioni
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5Principio secondo cui i crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente devono essere coperti dal prezzo di aggiudicazione (art. 141 in relazione con l'art. 126 LEF)1 citazioni
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6Diritto di ricorso secondo l'art. 83 cpv. 3 LDFR; contestazione di un'autorizzazione d'acquisto; rapporto tra diritto fondiario rurale e diritto esecutivo0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Realizzazione del pegno immobiliare5 citazioni
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Beschwerde1 citazioniPS250338· 07/04/2026 · 1 citazioni de
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Beschwerde1 citazioniPS250315· 05/12/2025 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.