Fatti

A. è stato condannato da due lodi arbitrali emessi nel 2002 dal Singapore International Arbitration Centre (SIAC) a pagare il risarcimento danni a B. Nel 2002, A. ha avviato un procedimento esecutivo per far eseguire tali lodi arbitrali. Dopo la revoca dell'opposizione, il procedimento ha portato a un atto di carenza di beni il 31 dicembre 2010. Nel 2016, A. ha avviato un nuovo procedimento esecutivo contro B. per l'importo indicato nell'atto di carenza di beni e ha chiesto la cancellazione definitiva. Il tribunale cantonale e il tribunale superiore del Cantone di Zugo hanno respinto tale richiesta, ritenendo che il credito fosse prescritto secondo il diritto di Singapore.

Legge

Il Tribunale federale accoglie il ricorso. Ritiene che il termine di prescrizione di 20 anni previsto dall'art. 149a cpv. 1 LEF si applichi anche ai crediti accertati in un atto di carenza di beni, anche se il credito…