Art. 208 LEF
1 La dichiarazione di fallimento rende esigibili rimpetto alla massa tutti i debiti del fallito eccettuati quelli che sono effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi. Il creditore può far valere col suo credito gli interessi fino al giorno della dichiarazione e le spese di esecuzione.
2 Dai crediti infruttiferi non ancora scaduti si deduce lo sconto del cinque per cento.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto di ritenzione del locatore nel fallimento del conduttore (art. 272 CO; art. 211 LEF). 1. Il diritto di ritenzione legale del conduttore può essere fatto valere soltanto per crediti relativi a pigioni e non anche…3 citazioni
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2DTF 41_III_2242 citazioni01/01/1915 · 2 citazioni
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3Rigetto definitivo dell'opposizione, prescrizione del credito accertato mediante un attestato di carenza di beni1 citazioni
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4Azione di contestazione della graduatoria; concordato con abbandono dell'attivo; ordine dei creditori (art. 146 LEF, art. 219 LEF; art. 2 cpv. 3 delle disposizioni finali della modificazione del 16 dicembre 1994 [RU 199…1 citazioni
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5Fallimento dell'avallante. 1. Diritti del creditore dellá cambiale in questo fallimento (art. 208, 217 LEF; art. 1022 CO)1 citazioni
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6Pagamento, prima che la graduatoria sia divenuta definitiva, di un debito anteriore al fallimento; pretesa della massa fallimentare per l'indebito arricchimento (art. 62 CO)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Konkurseröffnung nach Art. 166 SchKG1 citazioniBEZ.2022.11· 13/01/2022 · 1 citazioni de
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Riapertura del diritto1 citazioni
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Kollokation1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.