Art. 148 LDIP

1 La prescrizione e l’estinzione di un credito sono regolate dal diritto applicabile a quest’ultimo.
2 In caso di compensazione, l’estinzione è regolata dal diritto applicabile al credito che s’intende estinguere in tal modo.
3 La novazione, il contratto di remissione e quello di compensazione sono regolati dalle disposizioni della presente legge concernenti il diritto applicabile ai contratti (art. 116 segg.).

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rigetto definitivo dell'opposizione, prescrizione del credito accertato mediante un attestato di carenza di beni
    · 13/06/2018 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ordine pubblico positivo; divieto dell'abuso di diritto (art. 18 LDIP; art. 2 cpv. 2 CC)
    · 21/01/2002 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Decisione straniera dichiarata esecutiva, azione di contestazione della graduatoria promossa contro un altro creditore, eccezione di prescrizione
    · 02/08/2022 · 1 citazioni
  4. 4
    Fideiussione; compensazione
    · 17/12/1999 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 04/12/2006 · 2 citazioni de
  • Kollokation
    NE200007
    · 30/12/2020 · 1 citazioni de
  • Riapertura del diritto
    · 13/06/2018 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.