Art. 148 LDIP
1 La prescrizione e l’estinzione di un credito sono regolate dal diritto applicabile a quest’ultimo.
2 In caso di compensazione, l’estinzione è regolata dal diritto applicabile al credito che s’intende estinguere in tal modo.
3 La novazione, il contratto di remissione e quello di compensazione sono regolati dalle disposizioni della presente legge concernenti il diritto applicabile ai contratti (art. 116 segg.).
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rigetto definitivo dell'opposizione, prescrizione del credito accertato mediante un attestato di carenza di beni3 citazioni
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2Ordine pubblico positivo; divieto dell'abuso di diritto (art. 18 LDIP; art. 2 cpv. 2 CC)3 citazioni
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3Decisione straniera dichiarata esecutiva, azione di contestazione della graduatoria promossa contro un altro creditore, eccezione di prescrizione1 citazioni
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4Fideiussione; compensazione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni04/12/2006 · 2 citazioni de
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Kollokation1 citazioniNE200007· 30/12/2020 · 1 citazioni de
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Riapertura del diritto1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.