Art. 121 LIFD
Prescrizione del diritto di riscossione
1 I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione.
2 La sospensione e l’interruzione della prescrizione sono disciplinate negli articoli 120 capoversi 2 e 3.
3 Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell’anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Prescrizione del diritto di tassare; atto di esazione suscettibile di interrompere il corso della prescrizione; prescrizione assoluta? La nozione di atto di esazione può comprendere anche le comunicazioni ufficiali con…8 citazioni
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2Imposta sul valore aggiunto; prescrizione di un credito constatato in un attestato di carenza di beni (IVA 1995/96)4 citazioni
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3La prescrizione assoluta dei crediti d'imposta sul valore aggiunto e dei crediti d'imposta precedente degli anni 1995-2000 è intervenuta il 1° gennaio 20161 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Direkte Bundessteuer 1993 und 19942 citazioni
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2 citazioni
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Riapertura del diritto1 citazioniZKBES.2025.3· 06/01/2025 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.