Art. 121 LIFD

Prescrizione del diritto di riscossione

1 I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione.
2 La sospensione e l’interruzione della prescrizione sono disciplinate negli articoli 120 capoversi 2 e 3.
3 Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell’anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Prescrizione del diritto di tassare; atto di esazione suscettibile di interrompere il corso della prescrizione; prescrizione assoluta? La nozione di atto di esazione può comprendere anche le comunicazioni ufficiali con…
    · 26/11/1999 · 8 citazioni Riassunto
  2. 2
    Imposta sul valore aggiunto; prescrizione di un credito constatato in un attestato di carenza di beni (IVA 1995/96)
    · 22/11/2010 · 4 citazioni Riassunto
  3. 3
    La prescrizione assoluta dei crediti d'imposta sul valore aggiunto e dei crediti d'imposta precedente degli anni 1995-2000 è intervenuta il 1° gennaio 2016
    · 16/04/2018 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Direkte Bundessteuer 1993 und 1994
    · 05/12/2008 · 2 citazioni de
  • 21/05/2002 · 2 citazioni de Riassunto
  • Riapertura del diritto
    ZKBES.2025.3
    · 06/01/2025 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.