Fatti
Nell'esecuzione condotta dalla X. A.A.E (ricorrente) contro la A. Ltd., l'ufficio esecuzioni ha pignorato beni per un valore stimato di circa 22 milioni di franchi. La Y. AG (controparte) ha fatto valere come terza parte i diritti di pegno sui beni pignorati.
Con azione del 27 febbraio 2012 presso il tribunale commerciale del Cantone di Zurigo, la ricorrente ha chiesto di proseguire la procedura di esecuzione e pignoramento senza tener conto dei diritti rivendicati dalla controparte o di negare i diritti di pegno da essa fatti valere ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 LEF.
Il tribunale commerciale non è entrato nel merito della causa, in quanto si tratta di una controversia di diritto esecutivo con effetto riflesso sul diritto sostanziale, che non rientra nella sua competenza.
Legge
Il Tribunale federale conferma il rifiuto della competenza del tribunale commerciale. Ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 CPC, una controversia è di diritto commerciale solo se l'attività commerciale di almeno una parte è interessata, contro la decisione è ammesso il ricorso in materia civile al Tribunale federale e le parti sono iscritte nel registro di commercio o in un registro estero equivalente.
Il Tribunale federale afferma che le azioni di diritto esecutivo con effetto riflesso sul diritto sostanziale non rientrano nella competenza del tribunale commerciale. Ciò risulta dalla storia della legislazione, secondo la quale i Cantoni di Zurigo, Berna e Argovia avevano attribuito tali azioni ai tribunali ordinari prima dell'entrata in vigore del CPC. Il legislatore ha voluto mantenere questa…