Art. 169 LIFD
Costituzione
1 Se il contribuente non ha il domicilio in Svizzera o se il pagamento dell’imposta da lui dovuta sembra compromesso, l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta può esigere in ogni momento, anche prima che l’imposta sia accertata definitivamente, la costituzione di garanzie. La decisione di richiesta di garanzie deve indicare l’importo da garantire ed è immediatamente esecutiva. Nella procedura d’esecuzione, esplica gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva.
2 Le garanzie devono essere costituite in denaro, attraverso il deposito di titoli sicuri e negoziabili o mediante fideiussione bancaria.
3 Il contribuente può impugnare la decisione di richiesta di garanzie con ricorso alla commissione cantonale di ricorso in materia di imposte, entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile l’articolo 146.
4 Il ricorso contro la decisione di richiesta di garanzie non ha effetto sospensivo.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Responsabilità per sequestro infondato; sequestro fiscale3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Definitive Rechtsöffnung, Steuern31 citazioni
-
21 citazioni
-
Sicherstellungsverfügung19 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.