Fatti
I coniugi [A.A.] e [B.A.] nata [C.] (di seguito: i contribuenti) hanno residenza fiscale in [U.] (GB). In Svizzera sono soggetti a imposizione fiscale limitata in vari luoghi a causa di appartenenza economica, in particolare anche nel Cantone di Zurigo, dove possiedono proprietà immobiliari. Inoltre, il marito è qualificato dal Cantone di Zurigo come commerciante di immobili dal 2008 per scopi fiscali.
Il 16 aprile 2013, l'Amministrazione doganale federale ha perquisito la villa [X.] in [U.] /ZH, di proprietà dei contribuenti. La motivazione era il sospetto di violazioni doganali e di imposta sul valore aggiunto in relazione all'importazione di oggetti d'arte. L'Amministrazione doganale ha interrogato il contribuente e sequestrato ampia documentazione.
L'Ufficio delle imposte cantonale di Zurigo (KStA/ZH) ha avviato il 30 ottobre 2015 nei confronti dei contribuenti procedimenti di imposta supplementare e penale per gli anni fiscali 2005-2009. Nel corso di questi procedimenti, l'Ufficio ha chiesto al contribuente informazioni più dettagliate e la presentazione di documenti, sottoponendogli un elenco di 18 punti.
Il 27 gennaio 2016, il KStA/ZH ha emesso una disposizione di imposta supplementare per le imposte statali e comunali del Cantone di Zurigo e l'imposta federale diretta (imposte supplementari e multe per evasione, anni fiscali 2005-2009). L'Ufficio ha fissato in essa le imposte supplementari (compresi gli interessi) per gli anni fiscali 2005-2009 a circa Fr. yy milioni (imposte statali e comunali del Cantone di Zurigo) e circa Fr. yy milioni (imposta federale diretta).
I contribuenti hanno presentato il 26 febbraio/1 marzo 2016 un ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo (imposta statale e comunale) e un reclamo al Tribunale delle imposte del Cantone di Zurigo (imposta federale diretta). Il Tribunale delle imposte ha rinviato la causa al Tribunale amministrativo per competenza.
Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, 2ª sezione, ha respinto i due ricorsi con le decisioni SR.2016.0005 e SR.2016.0009 del 22 giugno 2016.
I contribuenti presentano il 2 agosto 2016 un reclamo al Tribunale federale in materia di diritto pubblico. Chiedono l'annullamento della decisione impugnata e, di conseguenza, anche delle due disposizioni di garanzia del 27 gennaio 2016.
Legge
Il Tribunale federale deve trattare il reclamo in materia di diritto pubblico contro la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, 2ª sezione, del 22 giugno 2016. Il reclamo si dirige contro le disposizioni di garanzia dell'Ufficio delle imposte cantonale di Zurigo del 27 gennaio 2016.
Il Tribunale federale esamina il reclamo sotto il profilo della violazione dei diritti costituzionali, in particolare del divieto di arbitrio (art. 9 Cost.). I contribuenti lamentano una violazione…