Art. 56 LEF
Principi e nozioni
1 Fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi: 1. nei periodi preclusi, cioè tra le ore 20 e le 7, come pure di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi; 2. durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio; questa disposizione non si applica tuttavia all’esecuzione cambiaria; 3. contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57–62).
2 Alle azioni di cui alla presente legge da promuovere avanti al giudice si applicano esclusivamente le disposizioni del CPC sulla sospensione dei termini.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Termine per ricorrere al Tribunale federale (art. 19 cpv. 1 LEF)44 citazioni
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3Inizio della decorrenza del termine26 citazioni
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4Contestazione di un'aggiudicazione; pubblicazione dell'incanto secondo gli art. 138 LEF e 29 cpv. 4 RFF25 citazioni
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5Ferie esecutive (art. 56 n. 3 LEF)24 citazioni
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61. Ferie (art. 56 n. 3 LEF); termine per ricorrere al Tribunale federale (art. 19 cpv. 1 LEF)15 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Procedura di realizzazione del pegno immobiliare14 citazioni
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12 citazioni
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rigetto definitivo dell'opposizione6 citazioni
Ultime sentenze del TF
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