Fatti

Su richiesta della Banca Y., il 13 maggio 1994 a X. si è svolta un'asta forzata dell'immobile di proprietà di K.N. K.N. ha presentato un reclamo il 24 maggio 1994 chiedendo l'annullamento dell'aggiudicazione e il ripristino della procedura a partire dalla pubblicazione. Il presidente del tribunale distrettuale di March ha respinto il reclamo il 7 ottobre 1994. Su ricorso di K.N., il tribunale cantonale del Canton Svitto, in qualità di autorità di vigilanza superiore per le esecuzioni e i fallimenti, ha annullato la decisione del presidente del tribunale distrettuale il 13 febbraio 1995 per quanto riguarda le spese e ha respinto il ricorso per il resto. Con un atto di ricorso del 13 marzo 1995 indirizzato alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, il ricorrente chiede principalmente l'annullamento dell'aggiudicazione e il ripristino della procedura esecutiva a partire dalla pubblicazione.

Legge

La Corte esamina i motivi di ricorso del ricorrente riguardanti la preparazione dell'asta dell'immobile. In primo luogo, il ricorrente rimprovera all'autorità di vigilanza superiore di aver violato il diritto federale poiché il termine di 10 giorni per il rinnovo della pubblicazione ai sensi dell'art. 29 cpv. 4 ORI non è stato rispettato e questo provvedimento è stato adottato durante le vacanze esecutive.

La Corte ritiene che la prima pubblicazione dell'asta ai sensi dell'art. 138 LEF sia un atto esecutivo, mentre la seconda pubblicazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 ORI è un avviso ai creditori in cui il debitore non ha interesse a contestare le modalità. Pertanto, il ricorrente non può lamentarsi del mancato rispetto del termine di 10 giorni né del fatto che questa seconda pubblicazione sia avvenuta durante le vacanze.

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