Fatti
Il ricorrente [X.] ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale superiore del Cantone di Zurigo del 9 giugno 2011, con la quale non era entrato nel merito del suo ricorso contro la decisione del Tribunale distrettuale di Zurigo del 30 marzo 2011. Il Tribunale distrettuale aveva precedentemente respinto il ricorso del ricorrente contro la notifica edittale dei precetti esecutivi in due procedure esecutive, nonché la sua richiesta di restituzione dei termini per l'opposizione. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di [X.] , nella misura in cui vi era da entrare nel merito. Ha concluso che il ricorso contro la decisione del Tribunale distrettuale sulla notifica edittale era stato presentato in ritardo, in quanto non si trattava di un atto esecutivo ai sensi dell'art. 56 LEF, per il quale sarebbero valsi i giorni festivi esecutivi e la proroga dei termini ai sensi dell'art. 63 LEF. Anche il rigetto della richiesta di restituzione dei termini per l'opposizione da parte del Tribunale distrettuale non costituiva un atto esecutivo, per cui il ricorso presentato al Tribunale superiore era anch'esso tardivo.Legge
Il Tribunale federale ha affermato che le decisioni delle autorità di vigilanza, che si pronunciano solo sulla fondatezza di un ricorso, senza prescrivere un determinato…