Fatti

La causa riguarda una controversia tra la società A. SA e la società B. GmbH in merito all'esecuzione di un credito. Dopo il rigetto provvisorio dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione, la società A. SA ha presentato un'azione di disconoscimento del debito ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LEF. La questione principale riguarda il calcolo del termine di 20 giorni per l'inoltro di tale azione e l'applicabilità delle ferie giudiziarie previste dal CPC.

La società A. SA sostiene che il termine di 20 giorni decorra solo dopo la scadenza infruttuosa del termine per impugnare la decisione di rigetto dell'opposizione, mentre la Corte cantonale ha ritenuto che il termine inizi a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione.

Inoltre, la società A. SA ritiene che il termine per l'azione di disconoscimento del debito debba essere sospeso durante le ferie giudiziarie previste dall'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC, mentre la Corte cantonale ha applicato l'art. 63 LEF sulle ferie esecutive.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che la Corte cantonale abbia correttamente applicato la giurisprudenza consolidata, secondo cui il termine per l'azione di disconoscimento del debito decorre dalla notifica della decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione e non dalla scadenza infruttuosa del termine per impugnare tale decisione.

Inoltre, il Tribunale federale conferma che, in virtù dell'art. 145 cpv. 4 CPC, il termine per l'azione di…