Art. 83 LEF
Effetti
1 Spirato il termine del pagamento, il creditore che fece rigettare l’opposizione può chiedere, secondo la persona del debitore, il pignoramento provvisorio o instare per la formazione dell’inventario a’ termini dell’articolo 162.
2 Tuttavia l’escusso, entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell’esecuzione.
3 Se l’escusso omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell’opposizione e, secondo i casi, il pignoramento provvisorio diventano definitivi.
4 Il decorso del termine di cui all’articolo 165 cpv. 2 è sospeso tra il giorno in cui venne promossa l’azione di disconoscimento del debito e la sua definizione giudiziale. Nondimeno, il giudice del fallimento pone termine agli effetti dell’inventario quando cessano di esistere le condizioni per ordinarlo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Azione di disconoscimento di debito; cessione della pretesa (art. 83 LEF)42 citazioni
-
2
-
3Convenzione di Lugano; foro del domicilio della parte convenuta; azione di disconoscimento del debito27 citazioni
-
4Convenzione di Lugano; foro del rigetto provvisorio dell'opposizione22 citazioni
-
5Azione di disconoscimento, foro18 citazioni
-
6Azione d'inesistenza del debito18 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
6 citazioni28/08/2012 · 6 citazioni de
-
Rechtsschutz in klaren Fällen, Rechtskraft5 citazioni
-
rigetto provvisorio dell'opposizione5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.