Fatti
La Cassa di Risparmio Y. in Germania ha promosso con decreto di pagamento del 5 marzo 2008 un'azione esecutiva contro X. residente in Svizzera per un importo di CHF 3'161'400.- oltre interessi. La pretesa si basava su un contratto di fideiussione, nel quale era stato pattuito come foro competente B., Germania. X. ha fatto opposizione.
Su richiesta della Cassa di Risparmio Z. (successore legale della Cassa di Risparmio Y.), il Presidente del Tribunale distrettuale di Lucerna-Campagna ha concesso l'esecuzione provvisoria il 2 settembre 2009. X. ha presentato senza successo un ricorso presso il Tribunale Superiore del Cantone di Lucerna.
X. ha presentato un ricorso in materia civile al Tribunale Federale chiedendo l'annullamento della decisione di esecuzione provvisoria e il non accoglimento della richiesta, in quanto il tribunale svizzero non sarebbe territorialmente competente.
Legge
Il Tribunale Federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che l'esecuzione provvisoria rientra nell'ambito di applicazione della Convenzione di Lugano ed è da sussumere sotto l'art. 16 n. 5 Conv. Lugano. Di conseguenza, il foro competente per l'esecuzione provvisoria è vincolante e non può essere derogato da un patto di proroga della competenza.
Il Tribunale Federale ha confermato il suo costante orientamento…