Art. 86 LEF

Azione di ripetizione per pagamento indebito

1 Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l’indebito può, entro un anno dal pagamento, ripetere in giudizio la somma sborsata.
2 L’azione per la ripetizione dell’indebito si può promuovere, a scelta dell’attore, o avanti al giudice dell’esecuzione o al foro ordinario del convenuto.
3 In eccezione all’articolo 63 del Codice delle obbligazioni (CO) , per avere diritto alla restituzione è sufficiente provare l’inesistenza del debito.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ammissibilità dell'azione di accertamento secondo l'art. 85a LEF
    · 16/02/1999 · 16 citazioni Riassunto
  2. 2
    Azione di ripetizione dell'indebito; art. 86 LEF. 1. Il debitore che ha pagato per evitare la realizzazione forzata dei suoi beni è legittimato ad agire per la ripetizione dell'indebito in base all'art. 86 LEF (consid.…
    · 13/03/1989 · 8 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 73_III_23
    01/01/1947 · 6 citazioni
  4. 4
    DTF 53_I_151
    11/02/1927 · 6 citazioni
  5. 5
    DTF 31_II_158
    03/02/1905 · 6 citazioni
  6. 6
    Pagamento di debiti espressi in valuta estera
    · 14/01/2008 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Rückforderungsklage
    · 10/07/2014 · 3 citazioni de
  • Verteilungsliste
    · 13/06/2006 · 2 citazioni de
  • 23/09/2004 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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