Art. 86 LEF
Azione di ripetizione per pagamento indebito
1 Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l’indebito può, entro un anno dal pagamento, ripetere in giudizio la somma sborsata.
2 L’azione per la ripetizione dell’indebito si può promuovere, a scelta dell’attore, o avanti al giudice dell’esecuzione o al foro ordinario del convenuto.
3 In eccezione all’articolo 63 del Codice delle obbligazioni (CO) , per avere diritto alla restituzione è sufficiente provare l’inesistenza del debito.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ammissibilità dell'azione di accertamento secondo l'art. 85a LEF16 citazioni
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2Azione di ripetizione dell'indebito; art. 86 LEF. 1. Il debitore che ha pagato per evitare la realizzazione forzata dei suoi beni è legittimato ad agire per la ripetizione dell'indebito in base all'art. 86 LEF (consid.…8 citazioni
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3DTF 73_III_236 citazioni01/01/1947 · 6 citazioni
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4DTF 53_I_1516 citazioni11/02/1927 · 6 citazioni
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5DTF 31_II_1586 citazioni03/02/1905 · 6 citazioni
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6Pagamento di debiti espressi in valuta estera5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Rückforderungsklage3 citazioni
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Verteilungsliste2 citazioni
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2 citazioni23/09/2004 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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