Fatti
Questa causa riguarda un'azione di ripetizione dell'indebito intentata da un debitore contro il suo creditore, a seguito di un pagamento effettuato nell'ambito di una procedura esecutiva. Il debitore ha pagato una somma che riteneva non dovuta, al fine di evitare l'esecuzione forzata dei suoi beni. La questione centrale è se l'art. 86 LEF gli consenta di ripetere tale pagamento indebito, nonostante il fatto che il pagamento sia derivato dall'esecuzione forzata dei suoi beni.
Il tribunale cantonale ha ritenuto che le condizioni dell'art. 86 LEF fossero soddisfatte e che il debitore avesse il diritto di ripetere il pagamento indebito. Il creditore ha presentato ricorso contro questa decisione al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso del creditore. Esso ritiene che l'art. 86 LEF si applichi anche quando il pagamento deriva dall'esecuzione forzata dei beni del debitore, e non solo quando il debitore ha pagato volontariamente. L'essenziale è che il pagamento sia stato effettuato per sottrarsi all'esecuzione, sia in modo volontario o meno.
Il…