Fatti
Il 25 maggio 1992, la banca X., con sede a Lione (Francia), ha concesso alla società in nome collettivo di diritto francese Y. un "credito commerciale di beni" di 2'500'000 FF, garantito da una cauzione personale e solidale di A., domiciliato a Cologny (Ginevra). Il 30 maggio 1992, Y. ha acquistato un immobile in Francia, gravato da un'ipoteca a favore di X. Il 26 gennaio e il 16 giugno 1995, X. e Y. hanno concordato di prorogare la durata del prestito fino al 30 settembre 1995 e di costituire un'ipoteca supplementare di 800'000 FF. A. ha dichiarato di non essersi costituito garante per questa somma.
Alla scadenza del 30 settembre 1995, Y. non ha rimborsato il prestito. X. ha quindi messo in mora A. per il pagamento di 3'637'291,67 FF più interessi, nonché di 319'171,88 FF. Non avendo ottenuto il rimborso integrale mediante l'esecuzione forzata degli immobili di Y., X. ha notificato ad A. un precetto esecutivo per 969'437,74 CHF e 52'835 CHF.
A. ha fatto opposizione totale a questo pignoramento. Il Tribunale di primo grado di Ginevra ha pronunciato la sospensione provvisoria di questa opposizione. A. ha quindi intentato un'azione di liberazione del debito presso lo stesso tribunale.
Legge
La Corte cantonale ha ammesso la competenza dei tribunali ginevrini a conoscere dell'azione di liberazione del debito, ritenendo che questa soluzione non contravvenisse alla Convenzione di Lugano. La convenuta (X.) ha fatto ricorso contro questa decisione, sostenendo che l'azione di liberazione del debito non potesse sfuggire al principio della competenza dello Stato del domicilio del convenuto previsto dalla Convenzione.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, quando il creditore domiciliato in uno Stato parte della Convenzione di Lugano non propone una domanda di pagamento, ma sceglie la via…