Fatti
La società [A. AG] ha intentato un'azione di accertamento del miglioramento della situazione finanziaria contro il debitore B. Il Giudice ha respinto tale azione. [A. AG] ha presentato ricorso contro tale decisione, ma il suo ricorso è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale cantonale in quanto tardivo. Il Tribunale cantonale ha ritenuto che il termine per l'appello non fosse sospeso ai sensi dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC, ma solo prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle vacanze giudiziarie di Natale conformemente agli artt. 56 n. 2 e 63 LEF.Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso di A. AG. Ha ritenuto che l'azione di accertamento del miglioramento della situazione finanziaria di cui all'art. 265a cpv. 4 LEF, pur rientrando nel diritto dell'esecuzione, è soggetta alla procedura ordinaria o semplificata del CPC. Di conseguenza, i termini, in particolare il termine per l'appello, sono soggetti alle vacanze giudiziarie del CPC e non alle vacanze giudiziarie della LEF.
Secondo il Tribunale federale, la riserva dell'art. 145 cpv. 4 CPC a favore delle disposizioni sulle vacanze giudiziarie (artt. 56 e 63 LEF) si applica solo ai procedimenti sommari relativi ad atti esecutivi, nonché ai termini per l'introduzione di azioni previsti dalla LEF. Essa non si applica ai termini di…