Art. 146 CPC
Effetti della sospensione dei termini
1 In caso di notificazione durante la sospensione dei termini, il termine decorre dal primo giorno successivo a quello della fine della sospensione.
2 Durante la sospensione dei termini non si tengono udienze, eccetto che le parti vi acconsentano.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Litispendenza in caso di incompetenza del tribunale; termine per proporre l'atto al tribunale competente (art. 63 cpv. 1 CPC)3 citazioni
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2Osservazioni alla domanda di rigetto dell'opposizione, omissione2 citazioni
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3Computo del termine dell'art. 209 cpv. 3 CPC1 citazioni
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4Dibattimento; videoconferenza0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Mäklervertrag1 citazioni
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rigetto provvisorio dell'opposizione1 citazioni
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Gebrauchsleihe1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.