Fatti
Fatti e svolgimento del procedimento:
Nel 2020 è deceduta la defunta E.A., la quale ha lasciato quattro figli (B.A., C.A., D.A. e A.A.) come eredi legittimi. Il coniuge della defunta era già deceduto nel 1989. Sulla regolamentazione dell’eredità è sorta una controversia tra i fratelli.
Il 25 gennaio 2022 il Tribunale distrettuale Höfe ha rilasciato al ricorrente A.A. un’autorizzazione a citare ai sensi dell’art. 209 cpv. 2 CPC, che gli è stata notificata il 26 gennaio 2022. Basandosi su tale autorizzazione a citare, A.A. ha presentato il 12 maggio 2022 al Tribunale distrettuale Höfe un ricorso concernente divisione dell’eredità e riduzione nei confronti dei fratelli. Con provvedimento del 9 febbraio 2023, il Tribunale distrettuale non ha dato seguito al ricorso per mancanza di una valida autorizzazione a citare (a causa della scadenza del termine).
Contro tale decisione di non entrata nel merito, A.A. ha proposto appello presso il Tribunale cantonale di Svitto, che ha confermato la decisione e respinto l’appello con sentenza del 17 agosto 2023. A.A. ha quindi presentato il 18 settembre 2023 ricorso in materia civile al Tribunale federale. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la rimessione della causa al primo grado per una nuova valutazione.
I controricorrenti B.A. e C.A. hanno rinunciato a presentare una replica. D.A. non si è pronunciato. Il Tribunale superiore del Cantone di Svitto ha presentato una replica il 13 maggio 2024, rinunciando a presentare conclusioni.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso, per quanto abbia ritenuto di entrarvi.
Legge
Inquadramento giuridico del calcolo dei termini:
La questione giuridica centrale concerne il calcolo del termine di prosecuzione secondo l’art. 209 cpv. 3 CPC, che, dopo la notifica di un’autorizzazione a citare, ammonta a tre mesi. Il ricorrente A.A. ha presentato il ricorso il 12 maggio 2022, dopo che l’autorizzazione a citare gli era stata notificata il 26 gennaio 2022. La precedente istanza ha calcolato la scadenza del termine applicando la Convenzione europea sul calcolo dei termini (CECT) e l’art. 142 cpv. 2 CPC al 11 maggio 2022, sicché il ricorso è stato considerato tardivo. Il ricorrente ha sostenuto che il termine sarebbe iniziato a decorrere ai sensi dell’art. 142 cpv. 1 e 2 CPC solo il 27 gennaio 2022 e sarebbe quindi scaduto il 26 aprile 2022, ragion per cui il ricorso sarebbe stato presentato tempestivamente.
Applicabilità della Convenzione europea sul calcolo dei termini:
Il Tribunale federale conferma che la CECT è applicabile al calcolo del termine secondo l’art. 209 cpv. 3 CPC, in quanto si tratta di un termine processuale scaturente da una comunicazione (notifica dell’autorizzazione a citare). La Convenzione disciplina il calcolo dei termini espressi in giorni, settimane, mesi o anni e stabilisce che il dies a quo (giorno di inizio del termine) coincide con il giorno dell’evento che dà avvio al termine. Il dies ad quem (giorno di scadenza del termine) si determina secondo le regole fissate all’art. 4 CECT. Per i termini mensili, il termine scade nel giorno dell’ultimo mese che reca lo stesso numero del giorno dell’evento che dà avvio al termine. Se manca un giorno corrispondente, il termine scade nell’ultimo giorno del mese.
Interpretazione dell’art. 142 CPC:
Il Tribunale federale esamina se l’art. 142 CPC sia in conflitto normativo con la CECT. L’art. 142 cpv. 1 CPC stabilisce che i termini scaturenti da una comunicazione o da un evento iniziano a decorrere dal giorno successivo. L’art. 142 cpv. 2 CPC disciplina il calcolo dei termini mensili e dispone che questi scadono nell’ultimo mese al giorno corrispondente al giorno in cui il termine ha iniziato a decorrere. L’interpretazione di tali disposizioni è controversa:
- Opinione maggioritaria: gli art. 142 cpv. 1 e 2 CPC vanno applicati congiuntamente. Il giorno in cui il termine inizia a decorrere è quello successivo all’evento che dà avvio al termine. Ne consegue che, per i termini mensili, è disponibile un giorno aggiuntivo, poiché il termine inizia a decorrere solo il giorno successivo e scade nel giorno corrispondente dell’ultimo mese.
- Opinione minoritaria: l’art. 142 cpv. 2 CPC va applicato isolatamente. Il giorno in cui il termine inizia a decorrere è quello dell’evento che dà avvio al termine. Tale soluzione corrisponde alla regolamentazione della CECT e garantisce un…