Art. 533 CC
Prescrizione dell’azione
1 L’azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente.
2 Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l’annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità.
3 Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Riduzione, sostituzione fedecommissaria. 1. Un erede riservatario non è tenuto ad accettare una sostituzione fedecommissaria che gravi la sua legittima, e può pretendere la legittima quale eredità libera, destinata alla…16 citazioni
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2Rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC), dopo che ciò era stato in precedenza rifiutato in seguito alla contestazione dell'erede legittimo14 citazioni
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3Professio iuris13 citazioni
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4Diritto alla riduzione opposto in via di eccezione nel caso di un legato che prevede il versamento di una rendita; estinzione del diritto alla riduzione in seguito a rinuncia7 citazioni
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5Riduzione (art. 522 segg7 citazioni
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6DTF 75_II_1907 citazioni01/01/1949 · 7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ungültigkeit einer letztwilligen Verfügung3 citazioni
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2 citazioni
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BO.2021.102 citazioni01/09/2022 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.