Art. 533 CC

Prescrizione dell’azione

1 L’azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente.
2 Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l’annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullità.
3 Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Riduzione, sostituzione fedecommissaria. 1. Un erede riservatario non è tenuto ad accettare una sostituzione fedecommissaria che gravi la sua legittima, e può pretendere la legittima quale eredità libera, destinata alla…
    · 28/10/1982 · 16 citazioni Riassunto
  2. 2
    Rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC), dopo che ciò era stato in precedenza rifiutato in seguito alla contestazione dell'erede legittimo
    · 13/06/2002 · 14 citazioni Riassunto
  3. 3
    Professio iuris
    · 22/03/2012 · 13 citazioni Riassunto
  4. 4
    Diritto alla riduzione opposto in via di eccezione nel caso di un legato che prevede il versamento di una rendita; estinzione del diritto alla riduzione in seguito a rinuncia
    · 04/12/2008 · 7 citazioni
  5. 5
    Riduzione (art. 522 segg
    · 11/07/1995 · 7 citazioni Riassunto
  6. 6
    DTF 75_II_190
    01/01/1949 · 7 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Ungültigkeit einer letztwilligen Verfügung
    · 21/01/2019 · 3 citazioni de Riassunto
  • 24/04/2023 · 2 citazioni de Riassunto
  • BO.2021.10
    01/09/2022 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.