Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

La ricorrente [A.] è la figlia nata fuori dal matrimonio del de cuius [F.] , deceduto nel 2018. Le controparti sono la moglie del de cuius [B.] nonché i tre figli comuni [C.] , [D.] ed [E.] . Le parti sono vincolate da un contratto matrimoniale del 13 dicembre 2010 e da un contratto successorio del 13 maggio 2011, nei quali i figli comuni sono stati istituiti eredi della quota di legittima e alla moglie superstite è stata attribuita l’intera quota disponibile. La ricorrente non è stata menzionata in nessuno dei due contratti.

Il 22 novembre 2018 il notaio distrettuale di Buchs ha rilasciato un certificato di eredità nel quale la ricorrente non è stata indicata come erede. Il 15 luglio 2019 la ricorrente ha proposto un’azione dinanzi al Tribunale circolare del Rheintal per la declaratoria e la divisione dell’eredità. Con atto del 25 settembre 2019 ha precisato le proprie domande, chiedendo la declaratoria della propria qualità di erede nonché la divisione dell’eredità. Successivamente ha integrato le proprie domande con la declaratoria di nullità del contratto successorio e la rivendicazione della propria quota di legittima.

Il Tribunale circolare del Rheintal, con decisione interlocutoria del 26 gennaio 2021, ha riconosciuto la legittimazione attiva della ricorrente. Su appello delle controparti, il Tribunale cantonale di San Gallo, con sentenza del 1° settembre 2022, ha revocato tale decisione e respinto la domanda. La ricorrente ha quindi proposto ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale.

Conclusioni della ricorrente:

La ricorrente chiede l’annullamento delle disposizioni 1, 2, 4 e 5 del dispositivo della sentenza cantonale e la conferma della decisione interlocutoria di primo grado. Assume che il contratto successorio non la escluda dalla successione e che pertanto sia legittimata attivamente a proporre una domanda di divisione ereditaria. Inoltre, deduce violazioni dell’art. 9 Cost. (divieto di arbitrio), dell’art. 18 CO (interpretazione dei contratti), dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (obbligo di motivazione) e dell’art. 522 CC (azione di riduzione).

Legge

1. Ammissibilità del ricorso:

Il Tribunale federale esamina il ricorso in materia civile sotto il profilo della legittimità formale e sostanziale. Il ricorso è stato proposto tempestivamente e concerne una controversia di diritto patrimoniale con un valore litigioso superiore a 30.000 franchi. La ricorrente è legittimata a proporre ricorso. Il Tribunale federale applica d’ufficio il diritto e verifica, nell’ambito della cognizione libera, se la decisione impugnata violi il diritto. Esso si limita tuttavia a esaminare le censure debitamente motivate sotto il profilo formale e verifica unicamente le doglianze chiaramente e dettagliatamente formulate (art. 95 segg., 106 cpv. 1 LTF).

2. Legittimazione attiva della ricorrente:

2.1. Principi in materia di legittimazione attiva Ai sensi dell’art. 604 cpv. 1 CC, ciascun coerede può chiedere la divisione dell’eredità, a meno che non sia vincolato alla comunione per contratto o per legge. Gli eredi legittimari completamente pretermessi acquistano la qualità di erede solo con una sentenza di riduzione o di nullità a loro favorevole. Fino a quel momento, essi hanno una qualità di erede virtuale. Pertanto, non sono legittimati a proporre una domanda di divisione ereditaria prima di aver ottenuto, con una sentenza costitutiva, la declaratoria della propria qualità di erede (DTF 143 III 369 consid. 2.1).

2.2. Interpretazione del contratto successorio Il contratto successorio del 13 maggio 2011 non menziona la ricorrente. Il giudice di merito ha interpretato il contratto secondo il principio della fiducia e ha concluso che le parti contraenti l’avessero consapevolmente esclusa dalla successione. La ricorrente assume che il contratto rispetti la sua quota di legittima e che pertanto sia erede. Deduce che il giudice di merito abbia violato la priorità dell’interpretazione soggettiva (art. 18 CO) e non abbia tenuto conto della volontà effettiva delle parti.

2.3. Valutazione dell’interpretazione L’interpretazione dei contratti successori segue gli stessi principi di quelli dei contratti non formali (DTF 145 III 365 consid. 3.2.1). Rileva la volontà effettiva concordante delle parti. Se questa non può essere provata, il contratto deve essere interpretato secondo il principio della fiducia, ossia come andava compreso secondo la sua formulazione letterale e le circostanze complessive. Il giudice di merito ha interpretato il contratto successorio secondo questi principi, tenendo conto del fatto che la ricorrente non era stata menzionata, nonostante le parti contraenti fossero a conoscenza della sua esistenza. Inoltre, il contesto complessivo del contratto successorio indica che solo i figli comuni sono stati considerati come eredi protetti dalla quota di legittima. La ricorrente non ha allegato una volontà effettiva divergente delle parti, ragion per…