Art. 521 CC

Prescrizione

1 L’azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l’attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione.
2 Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l’azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent’anni.
3 La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC), dopo che ciò era stato in precedenza rifiutato in seguito alla contestazione dell'erede legittimo
    · 13/06/2002 · 10 citazioni Riassunto
  2. 2
    Azione di nullità di una disposizione per causa di morte (Art. 519); "prescrizione" (art. 521)
    · 25/05/1972 · 8 citazioni Riassunto
  3. 3
    Società semplice
    · 05/08/1987 · 7 citazioni
  4. 4
    Azione di nullità di una fondazione costituita mediante un contratto successorio, fondata sul motivo che l'art. 81 CC non ammette la costituzione di una fondazione con un contratto successorio. 1. Tale azione non soggia…
    · 09/07/1970 · 5 citazioni Riassunto
  5. 5
    Azione di nullità di una disposizione per causa di morte (art. 521 cpv. 1 CC)
    · 30/09/1976 · 3 citazioni Riassunto
  6. 6
    Petizione d'eredità
    · 17/12/1965 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Ungültigkeit einer letztwilligen Verfügung
    · 21/01/2019 · 1 citazioni de Riassunto
  • Ungültigkeit einer letztwilligen Verfügung
    · 28/03/2017 · 1 citazioni de
  • Erbteilung (unentgeltliche Prozessführung und Verbeiständung)
    · 29/10/2010 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.