Art. 521 CC
Prescrizione
1 L’azione di nullità si prescrive in un anno dal giorno in cui l’attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità, ed in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione.
2 Nei casi di incapacità del disponente o di disposizione illecita od immorale, l’azione contro un beneficato di mala fede si prescrive solo dopo trent’anni.
3 La nullità può sempre essere opposta in via di eccezione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC), dopo che ciò era stato in precedenza rifiutato in seguito alla contestazione dell'erede legittimo10 citazioni
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2Azione di nullità di una disposizione per causa di morte (Art. 519); "prescrizione" (art. 521)8 citazioni
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3Società semplice7 citazioni
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4Azione di nullità di una fondazione costituita mediante un contratto successorio, fondata sul motivo che l'art. 81 CC non ammette la costituzione di una fondazione con un contratto successorio. 1. Tale azione non soggia…5 citazioni
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5Azione di nullità di una disposizione per causa di morte (art. 521 cpv. 1 CC)3 citazioni
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6Petizione d'eredità3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ungültigkeit einer letztwilligen Verfügung1 citazioni
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Ungültigkeit einer letztwilligen Verfügung1 citazioni
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Erbteilung (unentgeltliche Prozessführung und Verbeiständung)1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.