Fatti
La controversia riguarda la validità di una disposizione testamentaria con la quale il defunto ha concesso a suo figlio il diritto di acquistare la casa di abitazione dell'eredità per il prezzo di 15'000 franchi. Le figlie del defunto hanno intentato un'azione di nullità di tale disposizione.
Il Tribunale federale ha stabilito che la domanda delle figlie era prescritta. Infatti, il termine di un anno previsto dall'art. 521 cpv. 1 CC per agire in nullità di una disposizione per causa di morte non è stato rispettato. Sebbene le figlie abbiano adito il giudice di pace entro il termine di un anno, non hanno depositato la loro domanda presso il tribunale competente entro il termine supplementare di sei mesi previsto dalla procedura cantonale. Il Tribunale federale ha ritenuto che questo termine di un anno non fosse un termine di prescrizione, ma un termine di decadenza, che non poteva essere interrotto dall'adizione del giudice di pace.
Le figlie, in qualità di comproprietarie e di contitolari del possesso dell'eredità insieme al fratello, non potevano nemmeno invocare l'art. 521 cpv. 3 CC per far valere in qualsiasi momento la nullità del testamento in via di eccezione, poiché avevano esse stesse intentato un'azione di nullità e non opposto la nullità nell'ambito di un procedimento avviato dal fratello.
Legge
Di conseguenza, il Tribunale federale ha accolto il ricorso del figlio e annullato…