Art. 604 CC
Azione di divisione
1 La divisione dell’eredità può essere domandata in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione.
2 Ad istanza di un erede il giudice può sospendere provvisoriamente la divisione della sostanza o di singoli oggetti ove l’immediata sua esecuzione possa recare un pregiudizio considerevole al valore dell’eredità.
3 I coeredi di un erede insolvente possono domandare subito dopo l’apertura della successione dei provvedimenti conservativi a salvaguardia dei loro diritti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Ricorso contro il giudizio di divisione, litisconsorzio necessario25 citazioni
-
2Divisione di un'eredità (art. 604 CC); rapporto tra il diritto processuale cantonale e il diritto civile federale23 citazioni
-
3DTF 69_II_35720 citazioni01/01/1943 · 20 citazioni
-
4Principi e regole del diritto della divisione ereditaria; competenze del giudice della divisione15 citazioni
-
5Azione di divisione di un'eredità12 citazioni
-
6Vendita di un bene della successione; attribuzioni dell'autorità competente5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Erbteilungsklage12 citazioni
-
Einsetzung eines Erbenvertreters8 citazioni
-
Divisione ereditaria6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.