Fatti
X., cittadino svizzero, è deceduto ab intestato in Francia nel 1989, lasciando come eredi legali la moglie signora X. e i loro due figli, la signora [Y.] e B. Nel 2001, la signora [Y.] ha intentato un'azione di divisione ereditaria contro la signora X. e B. davanti al Tribunale di primo grado di Ginevra. Nel 2003, la Corte di giustizia del Cantone di Ginevra ha ordinato la divisione dei valori dell'eredità siti in Svizzera, attribuendone la metà alla moglie e un quarto a ciascun figlio, e ha condannato la moglie a pagare l'intero debito contratto dal defunto presso la Banca cantonale di Ginevra. La moglie ha fatto ricorso contro questa decisione al TC, ma solo contro la figlia signora Y.Legge
Il TC ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, nell'ambito di un ricorso in riforma, ogni erede ha la facoltà di ricorrere indipendentemente dai suoi coeredi per difendere i propri interessi, ma che in virtù del diritto sostanziale, deve tuttavia citare tutti i suoi coeredi come intimati davanti all'autorità di ricorso, pena il rigetto del ricorso. Nel caso di…