Art. 54 OG
1 Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
2 Nei procedimenti promossi mediante azione è tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale.
3 Se una parte produce documenti non redatti in una lingua ufficiale, il Tribunale federale può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.
4 Per il rimanente, il Tribunale federale ordina una traduzione se necessario.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Prescrizione di crediti; eccezione di prescrizione sollevata nella procedura di ricorso (art. 134 segg3 citazioni
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2Inizio del termine per proporre un ricorso per riforma contro l'interpretazione di una sentenza3 citazioni
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3Inizio del termine per interporre un ricorso per riforma in caso di rettifica della sentenza2 citazioni
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4Relazione tra i rimedi straordinari di diritto cantonale e il ricorso in materia di diritto pubblico1 citazioni
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5Nuove conclusioni nella risposta al ricorso adesivo1 citazioni
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61 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni10/06/2003 · 2 citazioni
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2 citazioni19/02/2001 · 2 citazioni de
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Öffentliches Personalrecht, Revision1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.