Art. 54 OG

1 Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
2 Nei procedimenti promossi mediante azione è tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale.
3 Se una parte produce documenti non redatti in una lingua ufficiale, il Tribunale federale può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.
4 Per il rimanente, il Tribunale federale ordina una traduzione se necessario.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Prescrizione di crediti; eccezione di prescrizione sollevata nella procedura di ricorso (art. 134 segg
    · 04/02/1997 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Inizio del termine per proporre un ricorso per riforma contro l'interpretazione di una sentenza
    · 04/11/1991 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Inizio del termine per interporre un ricorso per riforma in caso di rettifica della sentenza
    · 10/08/1993 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    Relazione tra i rimedi straordinari di diritto cantonale e il ricorso in materia di diritto pubblico
    · 11/07/2012 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    Nuove conclusioni nella risposta al ricorso adesivo
    · 02/12/2004 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    · 05/01/1993 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 10/06/2003 · 2 citazioni
  • 19/02/2001 · 2 citazioni de
  • Öffentliches Personalrecht, Revision
    · 11/07/2012 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.