Fatti
Il 23 maggio 1985, Maria Josefa [F.] ha presentato presso il Tribunale distrettuale di Bülach una domanda di divorzio contro Horst Erich F. Il tribunale ha pronunciato la sentenza di divorzio il 5 dicembre 1985, che è diventata definitiva il 21 gennaio 1987, ad eccezione della regolamentazione degli alimenti per il figlio Gian Andrea.
Il 22 dicembre 1987, il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha deciso per la prima volta sugli alimenti per i figli. Questa decisione è stata parzialmente annullata, a seguito di che il Tribunale superiore ha fissato nuovamente gli alimenti per i figli il 14 febbraio 1990. Anche questa decisione è stata parzialmente annullata.
Con sentenza del 1° febbraio 1991, il Tribunale superiore ha infine stabilito che Horst Erich [F.] deve pagare a suo figlio Gian Andrea un contributo mensile di alimenti di CHF 300.-. Maria Josefa [F.] ha quindi richiesto un chiarimento della sentenza, poiché non era chiaro se i contributi di mantenimento fossero indicizzati. Il Tribunale superiore ha respinto parzialmente questa richiesta e ha stabilito che i termini di impugnazione decorrono nuovamente dalla notifica della decisione di chiarimento.
Con atto del 17 giugno 1991, Maria Josefa [F.] ha presentato ricorso al Tribunale federale. Ha chiesto che Horst Erich [F.] sia obbligato a pagare un contributo mensile di CHF 500.- per il mantenimento del figlio a decorrere dal 1° giugno 1988.
Legge
Il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso. Ha affermato che i chiarimenti integrano la sentenza originaria e non costituiscono una decisione indipendente e autonoma. Pertanto, con il chiarimento decorre un nuovo termine per il ricorso. Tuttavia, il ricorso della ricorrente non si limitava all'oggetto del chiarimento, ma si rivolgeva contro la determinazione dell'importo degli alimenti nella sentenza del 1° febbraio 1991, che non era oggetto del procedimento di chiarimento. Pertanto, il ricorso era tardivo.
Il Tribunale federale ha inoltre…